Una questione particolare che genera sempre all’interno dei condomìni dubbi e discussioni è certamente quella dell’eventuale diritto dell’amministratore di condominio al compenso nel caso in cui vengano realizzati, su parti comuni dello stabile, lavori straordinari di manutenzione.
L’amministratore ha diritto a questa sorta di riconoscimento economico extra (la classica percentuale) sui lavori straordinari di manutenzione?
Domanda senz’altro lecita in quanto solitamente si parla di cifre tutt’altro che irrisorie, considerando ovviamente l’entità economica a cui ammontano spesso i lavori di ristrutturazione.
Dunque, il diritto al compenso dipende dal fatto se la questione è stata oggetto di accordo tra amministratore e condominio, altrimenti nulla è dovuto all’amministratore come compenso sui lavori straordinari. Mi spiego meglio: 2 sono i casi in cui l’amministratore ha diritto a pretendere un compenso:
- se questa percentuale è contenuta nel preventivo proposto dall’amministrazione al condominio ed approvato dall’assemblea nel momento della sua nomina;
- se il compenso extra è riconosciuto all’amministratore dall’assemblea di condominio con una qualsiasi delibera specifica e successiva alla nomina, avente questo oggetto: magari nella delibera di approvazione dei lavori stessi.
Fuori da questi due casi, nulla è dovuto all’amministratore per l’attività prestata nell’esecuzione dei lavori straordinari in quanto dalla legge e dai Tribunali tale opera prestata si presume facente parte delle normali funzioni che deve svolgere un amministratore di condominio.
Tuttavia, nonostante questo orientamento, penso che l’attività di gestione di queste opere straordinarie imponga a noi amministratori obblighi e responsabilità aggiuntive rispetto a quelle ordinarie. Si pensi all’attività amministrativa: il controllo del contratto d’appalto con valutazione delle clausole poco convenienti che posso essere previste, oppure il controllo della regolarità contributiva DURC della ditta appaltatrice.
Si consideri anche tutta la fase successiva di tenuta dei contatti con l’impresa appaltatrice o il controllo della puntualità dei pagamenti durante lo stato di avanzamento dei lavori.
Inoltre si pensi anche alla possibilità che si renda opportuna la denuncia nei termini di legge di eventuali vizi delle opere realizzate dalla ditta per tutelare gli interessi del condominio.
Infine si tenga conto della presenza quasi quotidiana in cantiere che deve avere l’amministratore per controllare il regolare svolgimento dei lavori, il rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro nonché la presenza di eventuali danni arrecati, tanto alle parti comuni quanto alle parti private dello stabile condominiale.
Infatti, personalmente, prevedo sempre nel preventivo che sottopongo ai condomìni che me ne facciano richiesta, una percentuale nel caso in cui si presenti la necessità di realizzare opere straordinarie in condominio, prevedendo un valore di riferimento delle opere al di sotto del quale non richiedo alcun compenso extra.
La trasparenza è d’obbligo in queste situazioni.
Amm. Di Bari
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