Il PROPRIETARIO DI UN NEGOZIO AL PIANO TERRA CON ACCESSO DALLA STRADA PUBBLICA DEVE PAGARE LE SPESE DELL’ANDRONE, PORTONE, SCALE, LUCE , TETTO E TERRAZZO DI COPERTURA?
Mi imbatto spesso, durante le assemblee condominiali, in dubbi ed accese discussioni riguardanti la partecipazione dei proprietari dei negozi al piano terra con accesso esclusivo dalla via pubblica alle spese delle scale, dell’androne, portone, luce scale e lastrico solare.
Molti condomini ritengono ingiusto partecipare a spese su parti comuni che non utilizzano e che, a loro parere personale, non servono la loro proprietà posta al piano terra con accesso indipendente.
A questi condomini si contrappongono quelli che invece la pensano in modo del tutto opposto e che vorrebbero la partecipazione alla spesa anche di costoro. In queste ipotesi la figura dell’amministratore è decisiva per chiarire la situazione ed evitare anche eventuali ed inutili giudizi in Tribunale.
Personalmente cerco sempre di spiegare in modo semplice la soluzione a questa ricorrente problematica.
Ormai i Giudici, da molto tempo, ritengono che il proprietario del negozio al pian terreno debba partecipare a queste spese che a prima vista potrebbero sembrare estranee a chi possiede un negozio con accesso esterno alla scale condominiali.
SE NON UTILIZZO LE SCALE PERCHÉ DEVO PAGARE LE SPESE RELATIVE?
Il motivo che sta alla base di questo orientamento dei Giudici è che il proprietario del negozio in ogni caso ha dei vantaggi da queste parti comuni; in particolare non solo sono una copertura dell’edificio condominiale (tetto e lastrico solare) ma permettono anche al proprietario del negozio stesso (scale) di poter accedere sia ai lastrici che alle eventuali cantine o strutture comuni sottostanti. Oppure si pensi alla presenza nei sottoscala dei contatori di acqua o luce, o ancora alla presenza nell’androne delle bacheche in cui vengono affissi avvisi condominiali che il proprietario dell’unità con ingresso autonomo potrebbe utilizzare. Tanti possono essere gli esempi.
Pensate alla necessità di effettuare riparazioni di quelle parti comuni che coprono anche i negozi posti al piano terra: l’unico modo di accedere a questi luoghi spesso è solamente la scala di accesso. Quindi si parla di un utilizzo potenziale delle strutture comuni dell’edificio. Ricordo che un ragionamento simile si fa anche per le spese del portiere che senza dubbio svolge una funzione di interesse comune.
Per quanto riguarda le spese delle scale ovviamente debbo chiarire che la contribuzione del proprietario del negozio al piano terra sarà, in proporzione, più bassa proprio perché non ha un utilizzo delle scale ma parteciperà in quanto proprietario e possessore di millesimi nello stabile condominiale. Infatti per legge alla spesa si partecipa per metà in base ai millesimi e per l’altra metà in base all’altezza dell’unità immobiliare.
E SE IL REGOLAMENTO DI CONDOMINIO DISPONESSE DIVERSAMENTE?
Tutto quanto appena detto non ha valore se nel regolamento condominiale fosse stabilito diversamente. Stiamo parlando dei noti regolamenti condominiali contrattuali che se approvati con il consenso unanime di tutti i condomini possono derogare anche le norme di legge che ho appena descritto in questo articolo.
Chiarire anche dubbi legali rientra tra le attribuzioni di un buon amministratore di condominio.
Amm. Di Bari