UN CONDOMINIO PUO’ SAPERE CHI E’ MOROSO NEL PAGAMENTO DELLE RATE CONDOMINIALI?
Molto spesso in ambito condominiale sento ripetere ossessivamente dai condomini, miei clienti, l’affermazione: “non si può sapere il nome dei condomini morosi perché è una violazione della privacy”. Diciamo subito che la privacy, nei rapporti tra condomini, non può essere invocata.
Ogni condomino è di fatto comproprietario insieme agli altri delle parti comuni dell’edificio (non è un estraneo) perciò, contrariamente a quanto spesso si ritiene, è suo diritto sapere il nominativo di chi non contribuisce alla gestione di un suo bene pro quota non versando le rate condominiali.
La tutela della privacy può avere eventualmente un senso nei confronti di terze persone non appartenenti al condominio perché in questo modo si tutelerebbero i dati sensibili dei condomini nei confronti di terze persone che nulla hanno a che fare con il condominio.
Pensate il vostro condominio come una grande famiglia; in essa la privacy riferita alla gestione della cosa comune è attenuata.
QUINDI IN ASSEMBLEA L’AMMINISTRATORE PUÒ RIFERIRE DI FRONTE A TUTTI I CONDOMINI IL NOME DI COLORO CHE SONO MOROSI SENZA VIOLARE ALCUNA PRIVACY?
Certo che si! Ovviamente non potrebbe farlo se fossero presenti persone estranee alla “famiglia condominiale”. Anche l’affissione di avvisi di morosità dei singoli condomini sulle bacheche condominiali è da ritenersi vietata poiché potrebbe essere accessibile a persone estranee al condominio che potrebbero accedere a dati riservati dei singoli condomini.
Persino il verbale d’assemblea non può essere affisso in bacheca.
E’ importante chiarire che noi amministratori siamo tenuti per legge ad un obbligo di trasparenza nella gestione contabile del condominio che comporta anche la doverosa conservazione per 10 anni della documentazione contabile stessa e l’obbligo di mostrarla e metterla a disposizione del condomino che ne dovesse fare richiesta. In particolare la trasparenza di cui parlo si riferisce anche allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali.
COSA DICE IL CODICE CIVILE?
Il Codice Civile fa obbligo all’amministratore di condominio di “fornire al condomino che ne faccia richiesta attestazione relativa allo stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso”. Quindi qualunque condomino può avere conoscenza dei morosi del proprio condominio in ogni momento, senza attendere il rendiconto presentato alla fine dell’anno di gestione (il noto consuntivo).
Si ricorda che tali attestazioni dei pagamenti devono essere fornite obbligatoriamente da noi amministratori, una volta che un condomino ci presenti tale richiesta.La richiesta può riguardare lo stato dei pagamenti di tutti i condomini dell’edificio quindi non solamente i pagamenti personali del singolo condomino che ne faccia richiesta.
L’AMMINISTRATORE PUO’ CHIEDERE IL MOTIVO DELLA RICHIESTA?
E’ importante precisare che questa richiesta di attestazione dei pagamenti deve essere esaudita dall’amministratore senza la necessità di un motivo preciso; quindi qualsiasi interrogazione da parte dell’amministratore sul “perché” si vogliono sapere queste informazioni, si deve considerare del tutto illegittima.
La legge inoltre non pone un termine entro cui l’amministrazione deve fornire l’attestazione dei pagamenti ma ritengo che, in ogni caso, i termini debbano essere ragionevoli avuto riguardo, sia alle esigenze del condomino che a quelle dell’amministratore professionista.
Concludo dicendo che l’importanza dell’obbligo appena descritto è anche sancita dal Codice Civile: la mancata consegna delle attestazioni dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali può essere motivo di revoca dell’amministratore di condominio in Tribunale.
Dunque sappiate che, per legge, il sottrarsi a questo obbligo da parte dell’amministratore rappresenta una grave irregolarità nella gestione del vostro condominio.
Rivolgetevi sempre a professionisti competenti.
Amm. Di Bari
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