ANIMALI IN CONDOMINIO. SITUAZIONI RICORRENTI.
La presenza di animali nei condomini delle nostre città ormai è diventata cosa comune ed il fatto che il fenomeno sia in continua crescita può generare problematiche nella convivenza condominiale. Noi amministratori riceviamo spesso lamentele da parte dei nostri condomini i quali, infuriati per i rumori del cane del vicino oppure per i cattivi odori provocati dagli escrementi del gatto di altro condomino, ci chiedono di intervenire per porre rimedio a queste spiacevoli situazioni.
Bisogna considerare, per quanto strano possa sembrare, che non tutte le persone amano degli animali e soprattutto che in queste persone il limite di tolleranza verso quest’ultimi spesso è molto basso. Nelle singole situazioni si deve valutare se il reclamo del condomino sia veramente giustificato o meno. Andiamo a vedere i dubbi più ricorrenti di chi vive in condominio e cosa prescrive la legge.
PUO’ IL REGOLAMENTO CONDOMINIALE VIETARE LA DETENZIONE DI ANIMALI?
La riforma del condominio del 2012 , come molti sanno, ha vietato qualsiasi proibizione nella detenzione degli animali domestici, dunque un regolamento condominiale non potrebbe prevedere questa specifica limitazione.
Non solo!
Qualunque delibera condominiale che dovesse contenere disposizioni in senso sfavorevole agli animali domestici detenuti in condominio (es.: vietare l’uso dell’ascensore o delle scale), potrebbe essere annullata con un ricorso al Giudice di Pace entro 30 gg. dalla data della deliberazione (per i dissenzienti o gli astenuti) o dalla data di ricevimento del Verbale per gli assenti all’assemblea condominiale.
In precedenza si riteneva che il regolamento contrattuale ( regolamento predisposto dal costruttore oppure quello approvato all’unanimità in assemblea) potesse vietare la presenza di animali in appartamento, invece recente giurisprudenza, cambiando il proprio orientamento, ha affermato che neanche questa tipologia di regolamenti condominiali possa porre limiti al possesso di animali in condominio.
SE UN INQUILINO POSSIEDE UN ANIMALE? COME DEVE COMPORTARSI? DEVE SOTTOSTARE ALLE STESSE REGOLE?
Il caso della locazione va considerato a parte: infatti tutto dipenderà da quanto è stabilito nel contratto di affitto stesso nel quale le parti posso in completa libertà accordarsi sulla detenzione o meno di animali da compagnia. Quindi tutto è lasciato all’accordo delle parti che stipulano il contratto d’affitto.
COSA PUO’ FARE L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO?
Come già ho scritto nell’articolo “RUMORI MOLESTI IN CONDOMINIO” a cui rimando per una lettura più approfondita, nel caso di rumori molesti del vicino, in questo caso provocati dall’animale domestico, l’amministratore potrebbe intervenire solo nel caso in cui ci fosse una violazione del divieto contenuto nel regolamento di condominio di fare rumore in determinate fasce orarie. In questa situazione l’amministratore avrebbe il potere di rivolgersi al Tribunale per far cessare questi rumori disturbanti.
Nel caso in cui mancasse un divieto nel regolamento, il singolo condomino non avrebbe altra scelta che rivolgersi ad un legale di fiducia e valutare l’esistenza di eventuali presupposti per una azione civile, se questi rumori superassero la normale tollerabilità. Il concetto di normale tollerabilità viene stabilito dalla legge e dalle sentenze; non mi addentrerò in argomenti da avvocati.
Comunque, il risultato della causa in Tribunale potrà essere, dopo un accertamento tecnico, l’ordine rivolto al proprietario dell’animale di non fare più rumore e di prendere tutte le precauzioni per evitare il ripetersi dei fastidi, se possibile. In ogni caso il proprietario dell’animale rischia una condanna al risarcimento dei danni derivati dal disagio o malessere che hanno subito i vicini, ovviamente se provato con certificazione medica.
Escludo sin da subito che si arrivi all’allontanamento dell’animale dall’abitazione, salvo casi rari.
GLI ANIMALI DOMESTICI POSSO TRANSITARE SULLE PARTI COMUNI DELL’EDIFICIO? ANCHE NEGLI ASCENSORI?
Certamente si, in quanto è un diritto del condomino/padrone dell’animale domestico avere l’utilizzo delle parti comuni dell’edificio, purchè questo non limiti l’utilizzo agli altri oppure non violi le normative igenico-sanitarie ed il decoro urbano.
Spesso i condomini mi contestano l’uso degli ascensori da parte dei proprietari di animali con cani al seguito che, a loro dire, sarebbe improprio, ma non è così; questo ragionamento si può estendere a tutte le parti comuni dell’edificio, anche alle scale ed ai cortili, fermo restando l’obbligo di tenere il cane sempre al guinzaglio e, in casi specifici, anche con la museruola.
Consiglio sempre ai condomini che vogliano reclamare contro presunte violazioni delle norme di cui ho parlato poco fa, di procurarsi delle prove che attestino che l’animale sporca oppure addirittura che sia malato. Le prove possono essere fotografie, testimonianze e perizie tecniche in alcuni casi.
Tutto ciò ovviamente servirà a chi volesse intentare personalmente causa civile (oppure sporgere querela penale come vedremo tra poco) ai proprietari degli animali oppure all’amministratore che volesse richiamare i proprietari degli animali al rispetto del regolamento condominiale.
Invece ai proprietari degli animali consiglio sempre, oltre ovviamente al rispetto del vivere civile, di tenere aggiornato il libretto dei vaccini dell’animale e conservare le certificazioni veterinarie che attestino il buono stato di salute dell’amico a 4 zampe nel caso in cui gli venisse contestata la pericolosità sanitaria dello stesso.
POSSONO ESISTERE REATI PENALI CONSEGUENTI ALLE ABITUDINI RUMOROSE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA?
Certamente, si può ipotizzare il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone previsto dall’art. 659 del Codice Penale, tuttavia ricordo:
- il disturbo deve essere provato in modo adeguato, sia da personale tecnico che accerti la violazione delle norme sull’inquinamento acustico ( tecnici privati, addetti USL ma anche Vigili Urbani), sia da testimoni che confermino i fatti denunciati;
- il disturbo deve interessare più persone perché il reato è rivolto a tutelare la quiete pubblica (se il disturbo è una contesa tra soli 2 vicini, per esperienza sconsiglio di procedere all’inoltro della querela).
Infine devo ricordare che non si possono lasciare soli per troppo tempo gli animali domestici, anche sui balconi, perché questa abitudine potrebbe rappresentare il reato di omessa custodia ai sensi dell’art. 672 del Codice Penale.
COSA POSSO FARE SE SULLE PARTI COMUNI SI TROVANO SPESSO ESCREMENTI DI ANIMALI ?
Per contrastare questa pessima abitudine ci possono essere vari strumenti.
Il primo è quello di rendere effettivo il rispetto della cosa comune e dell’eventuale regolamento che facesse previsioni specifiche in merito. In questo caso l’amministratore ha l’obbligo di intervenire ai sensi dell’art. 1130 Codice Civile come custode della integrità e decoro delle parti condominiali.
Il secondo strumento è ancora quello della querela penale che spesso può aiutare a risolvere problematiche simili. Sto parlando del reato di imbrattamento di cosa altrui previsto dall’art. 639 del Codice Penale che sanziona questo reato con una pena pecuniaria a partire da 103 euro a oltre 10.000 euro e, nei casi di recidiva, anche dai tre mesi ai due anni di reclusione.
A questo si aggiunga il reato di getto pericoloso di cose dell’art. 674 del Codice Penale che punisce chiunque getta o versa , in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone. Tale reato prevede delle ammende sino a 206 €.
Fatta questa doverosa premessa sugli strumenti legali utilizzabili, consiglio sempre di coinvolgere l’amministratore di condominio affinchè riesca a mediare ed a superare queste problematiche, senza coinvolgere Tribunali oppure avvocati. Cerchiamo di risparmiare tempo e denaro, se possibile.
COSA FARE SE IL CONDOMINO ATTIRA ANIMALI RANDAGI LASCIANDO CIBO NELLE PARTI CONDOMINIALI?
In questo caso il condomino che si rendesse autore di questa condotta sarebbe considerato potenzialmente responsabile dei reati di cui ho parlato poco fa, se sussistenti, ossia del reato di imbrattamento delle parti comuni. Ricordo che tra gli animali randagi che potenzialmente possono imbrattare le parti comuni, sono inclusi anche i volatili (piccioni).
Può aiutare in questi casi anche l’inserimento nel regolamento condominiale del divieto di attuare condotte che possano attirare questi animali così da rendere anche più effettiva e concreta l’azione di noi amministratori, ed anche tutelare l’igiene condominiale e la salute dei singoli condomini.
In conclusione ricordo che gli animali domestici oltre ad essere un arricchimento affettivo, sono anche fonte di responsabilità per chi li possiede e con un poco di accortezza e civiltà si può riuscire a vivere in un condominio senza creare problemi e soprattutto contese giudiziarie: l’attività dell’amministratore può contribuire a prevenire queste eventualità.
Amm. Di Bari
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