Il criterio di ripartizione tra i condomini delle spese di amministrazione dello stabile a volte può essere oggetto di chiarimento per noi amministratori e a questo interrogativo legittimo dobbiamo sempre rispondere con la massima trasparenza. Come al solito dobbiamo fare la distinzione tra quanto stabilito dalla legge e dai Tribunale da una parte e quanto stabilito nel regolamento condominiale dall’altra.
La legge è chiara nello stabilire come il criterio applicabile sia quello dei millesimi di proprietà in quanto criterio generale da applicare.
Ricordo che accanto a questo criterio ne esiste un altro criterio, sempre stabilito dalla legge, che si basa sull’uso della cosa comune.
Si dibatte molto su un terzo criterio di cui si parla spesso nei condomini, cioè quello della ripartizione in parti uguali delle spese tra tutti i condomini. Chi critica giustamente (secondo me) l’utilizzo di questo parametro afferma semplicemente che è un criterio non previsto dal Codice Civile. Dunque perché applicarlo?
Come dicevamo prima, accanto a quanto stabilisce la legge, può esserci un regolamento condominiale che stabilisca regole che deroghino le norme di legge. In pratica il condominio può stabilire, se vuole, la regola da applicare in merito a questa ripartizione di spesa. Sto parlando del più volte richiamato regolamento condominiale contrattuale.
Questo regolamento, come dice la denominazione stessa, è un contratto ed ha bisogno del voto unanime di tutti i condomini (nessun voto contrario) per essere approvato dall’assemblea; in questo modo avrà valore legale. Con questo tipo di regolamento i condomini stessi potrebbero stabilire di ripartire in parti uguali la spesa del compenso dell’amministratore.
In realtà con questo tipo di regolamento i condomini sarebbero liberi di stabilire tra loro qualsiasi criterio di divisione delle spese (ad esempio anche escludere alcuni dei condomini dal pagamento di determinate spese) e non soltanto in merito alle spese del compenso dell’amministratore di condominio, ma anche per qualsiasi altra spesa.
Inoltre ricordo che tale spesa, sia in caso di locazione che di comodato dell’unità immobiliare, viene sostenuta integralmente dal proprietario.
Ribadisco, infine, che la trasparenza è ancora più importante per un amministratore, quando riguarda una spesa particolare come quella del proprio compenso.
Amm. Di Bari.