L’AMMINISTRATORE PUO’ COMUNICARE IL NOMINATIVO DEI CONDOMINI MOROSI AI TERZI CREDITORI DEL CONDOMINIO?
Situazione delicata che spesso mi capita di affrontare nella gestione condominiale, la quale ha risvolti anche complessi sul piano legale, è certamente quella in cui il condominio abbia un debito nei confronti di ditte fornitrici oppure di ditte edili che abbiano realizzato lavori straordinari di ristrutturazione nello stabile.
Può capitare, per esempio, che per colpa di alcuni condomini morosi non si riesca a far fronte al pagamento delle spese straordinarie della ditta edile che ha realizzato opere di ristrutturazione nei nostri edifici condominiali.
In questi casi il creditore potrebbe intentare una causa in Tribunale contro il condominio per ottenere quanto gli spetta. Al termine della procedura giudiziaria, che potrebbe richiedere anche anni, la ditta edile creditrice otterrà un provvedimento giudiziario sotto forma di sentenza o anche di decreto ingiuntivo (detti anche in gergo legale titoli esecutivi) sulla base del quale iniziare a pignorare beni del debitore.
QUANDO IL DEBITORE E’ UN CONDOMINIO?
Nel caso in cui il debitore sia un condominio formato da tante persone, l’avvocato della ditta edile deve scegliere su quale condomino azionare il pignoramento. Quindi indirizzerà all’amministratore di condominio una richiesta scritta per sapere quali condomini siano morosi affinché possa procedere contro di essi con i pignoramenti del caso.
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO HA FATTO CAMBIAMENTI.
Oggi dopo la recente riforma del diritto condominiale i terzi creditori sono obbligati dalla legge a procedere con i pignoramenti esclusivamente contro i morosi; nel caso in cui la procedura esecutiva si rivelasse infruttuosa allora potrebbero agire contro i condomini in regola con i pagamenti degli oneri condominiali.
La domanda che molti condomini si pongono in questi casi è:
L’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO PUÒ INDICARE A QUESTE TERZE PERSONE O DITTE L’IDENTITÀ DEI MOROSI? ESISTE IL DIRITTO ALLA PRIVACY IN QUESTE IPOTESI?
Certamente queste terze persone non fanno parte del condominio quindi si può essere tentati di pensare che le identità dei morosi siano dati sensibili e non divulgabili. La legge ritiene, invece, che l’amministratore debba riferire ai creditori (e solo ad essi) queste informazioni sensibili le quali saranno utili alla tutela del diritto di credito di costoro; in questa ipotesi pratica molto ricorrente viene preferito dal legislatore il diritto alla soddisfazione del credito piuttosto che il diritto alla riservatezza dei propri dati personali.
Scelta che si potrebbe anche non condividere tuttavia questa è la soluzione voluta dalla legge.
Quindi in questi casi noi amministratori di condominio siamo obbligati dalla legge ad inviare una lista dei condomini morosi ai creditori condominiali che si stanno accingendo ad azionare le procedure di pignoramento per recuperare i loro crediti verso il condominio.
Ad ogni modo, personalmente non divulgo mai questi dati sensibili prima che il creditore abbia ottenuto la sentenza o il decreto ingiuntivo in Tribunale in quanto prima di tale momento, a mio personale avviso, si potrebbe configurare una violazione della privacy del condomino moroso.
PRECISAZIONE IMPORTANTE.
Ci tengo a precisare che l’amministratore può indicare solo i nominativi di quei condomini che non hanno pagato la loro parte millesimale del debito per il quale il creditore vuole fare causa. Quindi, tornando all’esempio dell’inizio, potrò comunicare alla ditta edile creditrice solo gli estremi di chi non ha pagato il contributo straordinario per la tale fattura; non certamente il nominativo di chi, per esempio, non ha versato gli oneri di ordinaria gestione.
Infine, come già detto sopra, questi dati possono essere rivelati esclusivamente ai creditori interessati, non ad altri, e possibilmente trasmessi nelle forme migliori per tutelare la sicurezza della comunicazione di questi dati sensibili.
Amm. Ylenia Di Bari